La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034. Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

  • 1)nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;
  • 2)nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;
  • 3)nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • 4)nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;
  • 5)nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali. I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianita' acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianita'. Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianita' prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, e' riconosciuta l'anticipazione della data della nomina ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, pero', i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo comma, della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianita' nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi e' anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 273/2011

    Questione infondata
    21 ottobre 2011

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui attribuisce esclusivamente ai referendari o ai primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982 il beneficio della conservazione, all'atto della nomina a consigliere di Stato, dell'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni. Non sono ravvisabili profili di irragionevole discriminazione rispetto a coloro che non erano ancora in servizio a quella data, trattandosi di norma volta a salvaguardare le precedenti posizioni di ruolo dei magistrati all'atto dell'unificazione dei ruoli separati dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, e per questo eccezionale e derogatoria, da ritenere giustificata nel differenziare la posizione, non omogenea, connessa all'anzianità maturata in primo grado rispetto a quella dei consiglieri di Stato in ruolo, e non confrontabile con la disciplina dettata per la progressione di carriera nella magistratura ordinaria e contabile (e nel pubblico impiego in generale), riguardo alla quale, pur nell'unità della funzione giurisdizionale, nessun principio impone identità di statuto professionale. Sui limiti di applicabilità delle norme transitorie ed eccezionali, vedi sent. n. 202 e n. 34 del 2011, n. 131 del 2009, n. 96 del 2008, n. 439 del 2007, n. 178 del 2006, n. 149 del 2005; ord. n. 231 del 2009 e n. 344 del 2008 Sull'elemento temporale quale giustificazione di trattamenti differenziati, vedi ord. n. 31 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 del 2008. Sulla legittimità del peculiare statuto professionale della magistratura amministrativa, vedi sent. n. 1 del 1978, ord. n. 542 del 2000.

    Art. 3 cost. · Art. 23 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art23 · fonte su Normattiva