Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti
Art. 37 — Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria
Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sara' provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
Testo vigente dal 2 gennaio 1962
