Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonche' a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo sempreche' quest'ultimo personale alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art38 · fonte su Normattiva