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La ricompensa e' concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'art. 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168. Per la concessione di tale ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso della autorita' da cui gli interessati dipendono.

Testo in vigore dal 16 luglio 1956 al 11 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1956-06-20;658~art4 · fonte del testo