Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Per il personale tecnico incaricato o temporaneo, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate nel suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nello ultimo comma dell'articolo medesimo.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;592~art13 · fonte del testo