Art. 102
[2]Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili. In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli 81 e 93 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, puo' ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione e' presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il Consiglio della Facolta' o Scuola competente, ed e' soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva