Art. 102

[1](Art. 33, commi 3° e 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili. In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli 81 e 93 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, puo' ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione e' presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il Consiglio della Facolta' o Scuola competente, ed e' soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art102 · fonte su Normattiva