Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilita', si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichita' dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.

Testo vigente dal 28 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;872~art2 · fonte su Normattiva