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I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge sono riservati all'erario e devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 10 marzo 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-11;411~art13 · fonte su Normattiva