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[1]Corte di disciplina
[2]Per i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente, il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento e di assenza. La corte si riunisce con la partecipazione di tre professori ordinari tra cui il presidente se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se si procede nei confronti delle altre componenti universitarie. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di infrazioni o addebiti che si siano verificati con il concorso di personale docente di ruolo. Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Universita' designato dal rettore medesimo.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1979 al 8 dicembre 1990
