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[1]Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo

[2]I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facolta', con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneita' scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale. In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il Ministro della pubblica istruzione puo' modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale. I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facolta' indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico. In prima applicazione i concorsi sono indetti entro il 31 marzo 1979. Per ciascun concorso e' nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione e' integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari. Ciascun commissario puo' far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresi' far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilita' non influiscono sulla composizione delle commissioni gia' nominate. Ogni commissione e' formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio. Il sorteggio dovra' avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni. Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali e' bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a cinquanta, il bando di concorso indichera', su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma decimo. Per essere eletti e' necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parita' di voti prevale l'anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. Ciascun elettore puo' indicare al massimo tre nominativi. Qualora il numero dei docenti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso si procedera', fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con il solo elettorato attivo, i professori di uno o piu' gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale e' bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono gia' tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia gia' attribuito l'elettorato attivo. I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, dettera' le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facolta' che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facolta', entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate. La nomina dei professori di ruolo e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente sedicesimo comma, provvede altresi' nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti e' tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo. In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o piu' componenti, ovvero dell'intera commissione. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1998, n. 210

3

La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che e' abrogato l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, "a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1".

Testo in vigore dal 21 luglio 1998 al 26 novembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;31~art3 · fonte su Normattiva