Art. 10 — Disposizioni penali
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Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni. Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, numero 1, del codice civile. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 4 della presente legge. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attivita' di cui all'articolo 1 della presente legge. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o societa' di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresi' in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 29 febbraio 1992
