Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
(( (Disposizioni penali). Chiunque inizia l'attivita' di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare di cui all'art. 10- bis, comma 1, senza aver effettuato le previste comunicazioni al Ministro del tesoro oppure senza aver lasciato trascorrere due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministro del tesoro ovvero senza rispettarne le prescrizioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. I soggetti che essendo tenuti a rispettarle non osservano le disposizioni di cui all'art. 10- bis, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15 sono puniti con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a sei mesi)).
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
