Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

Art. 11 — Disciplina della emissione dei valori mobiliari

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Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantita' e delle caratteristiche dei titoli suddetti. Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni. Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2, 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni gia' assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia puo' stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con ((provvedimento motivato)) con riferimento alle esigenze di controllo della quantita' e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio). La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, della legge 7 giugno 1974, n. 216. Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1983 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art11 · fonte su Normattiva