Art. 13 — Disposizioni concernenti le società fiduciarie
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I poteri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche' l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle societa' che controllano societa' con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresi' alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrate di societa' quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonche' alle societa' che controllano queste o ne sono controllate.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 1 luglio 1998
