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(( (Sostituzione della societa' di gestione). Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, la sostituzione della societa' di gestione deve essere approvata in conformita' dell'art. 1 dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione. L'autorizzazione puo' essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all'art. 1, comma 2, ove non contrasti con l'interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell'articolazione del sistema. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della societa' di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare e' sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare)).
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
