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(( (Gestione del fondo). La societa' di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai valori mobiliari e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attivita' di gestione. Nell'esercizio dell'attivita' di gestione, la societa' non puo':

  • a)acquistare metalli preziosi ne' certificati rappresentativi dei medesimi;
  • b)concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;
  • c)vendere valori mobiliari allo scoperto. La Banca d'italia, al fine di garantire la stabilita' operativa delle societa' di gestione, e in relazione all'andamento del mercato, puo' limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le societa' possono porre in essere nell'attivita' di gestione stabilendo, inoltre, in via generale, i limiti e le condizioni entro cui le societa' possono far ricorso ad operazioni destinate alla copertura dei rischi di cambio e a tecniche e strumenti negoziali aventi per oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo. Per l'acquisto di valori mobiliari denominati in valuta estera, da includere nel fondo comune, la societa' puo' assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale. Salva l'ipotesi di cui al comma 4, nell'esercizio dell'attivita' di gestione la societa' puo', entro il limite massimo del 10 per cento del fondo, assumere prestiti aventi durata non superiore a quella stabilita in via generale dalla Banca d'Italia in considerazione anche delle finalita' dell'indebitamento. Il fondo non puo' essere investito in valori mobiliari emessi da una stessa societa' o ente per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Nell'esercizio del potere di cui al comma 6, la Banca d'Italia tiene conto che i valori mobiliari di uno stesso emittente non possono essere detenuti dal fondo in misura superiore al 5 per cento del fondo medesimo. Detto limite puo' esser elevato:
  • a)fino al 10 per cento, se il totale degli investimenti eccedenti il 5 per cento non supera il 40 per cento del fondo, fatte salve le piu' ampie facolta' di investimento di cui alle successive lettere;
  • b)fino al 35 per cento, quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunita' economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu' Stati membri della Comunita' economica europea;
  • c)fino al 100 per cento del fondo, per gli stessi titoli della lettera b), tenendo conto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori ed a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che i valori di una stessa emissione non superino il 30 per cento del fondo;
  • d)fino al 25 per cento, quando si tratta di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente la sede in uno Stato membro della Comunita' economica europea, sottoposto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i portatori di tali obbligazioni, ed e' previsto per legge che le somme rivenienti dalla emissione delle obbligazioni stesse devono essere investite in beni sufficientemente capienti su cui a favore dei portatori esiste un privilegio a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi in caso di inadempimento dell'emittente ovvero sono configurate specifiche forme di garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni per il pagamento del capitale e degli interessi. Se la societa' di gestione investe piu' del 5 per cento del fondo in obbligazioni di cui alla presente lettera emesse da uno stesso emittente, gli investimenti complessivi in tali titoli non possono superare l'80 per cento del fondo. Il fondo non puo' essere investito in misura superiore al 10 per cento in valori mobiliari che non siano:
  • a)ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, di uno Stato membro della Comunita' economica europea;
  • b)ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato non appartenente alla Comunita' economica europea, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo;
  • c)emessi recentemente e per essi nella delibera di emissione non sia prevista o sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo. Trascorso un anno dalla emissione senza che i valori mobiliari siano stati ammessi a quotazione, essi si considerano non piu' rientranti nella previsione della presente lettera. Entro il limite del 10 per cento di cui al comma precedente, il fondo puo' essere investito in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari, individuati in via generale dalla Banca d'Italia sulla base dell'accertamento della loro trasferibilita', liquidita' ed esatta valutabilita', con cadenza almeno quindicinale. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima, se quotata ai sensi del comma 8, ovvero al 10 per cento, se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla societa' gerente di esercitare un'influenza notevole sulla societa' emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di superare detto ammontare si applicano anche con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa societa' di gestione. Il fondo non puo' detenere piu' del 10 per cento delle azioni senza diritto di voto e delle obbligazioni di uno stesso emittente, esclusi i valori mobiliari di cui al comma 7, lettere b) e c). I limiti stabiliti ai sensi dei precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. La posizione deve essere riportata prioritariamente nei limiti stabiliti nel piu' breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo. Un fondo puo' investire in quote di partecipazione di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220, della Comunita' economica europea nella misura massima del 5 per cento del proprio patrimonio e del 10 per cento del capitale della societa' di investimento o del fondo emittenti le quote o azioni acquistate. Entro detti limiti la Banca d'Italia puo' autorizzare l'investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa societa' o da altra legata alla prima tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, quando si tratta di fondo specializzato in un settore economico o geografico e nel regolamento del fondo acquirente e' prevista tale facolta'; in quest'ultimo caso la societa' di gestione non puo' far gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli altri fondi. Detta autorizzazione e' necessaria anche nel caso di investimento di un fondo comune in azioni di una societa' di investimento alla quale la societa' di gestione del fondo e' similmente legata. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' vietato l'investimento in azioni emesse dalla societa' gerente)).

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art4 · fonte su Normattiva