Art. 5 — Scritture contabili
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(( (Scritture contabili). In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere:
- a)il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere an- notate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
- b)entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;
- c)entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio;
- d)con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della societa' di gestione. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera d) e' messo a disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale)).
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
