Art. 7 — Vigilanza
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Le societa' autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle societa' iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:
- a)determina le modalita' d'investimento del capitale delle societa' di gestione;
- b)approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilita' rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati;
- c)sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attivita' che li compongono nonche' i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote. Le societa' di gestione sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 29 febbraio 1992
