Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

Art. 8 — Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società

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Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della societa' dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarita' nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della societa' o del fondo. La decadenza deve essere pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della societa'. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra societa', nomina un commissario per la liquidazione del fondo a norma degli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile, in quanto applicabili e secondo le direttive della Banca d'Italia. La societa' di gestione e' soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 29 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art8 · fonte su Normattiva