Art. 9 — Disposizioni tributarie
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I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera d) dell'articolo 5, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva. L'aliquota e' ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera c) dell'articolo 5, relative a tre su quattro dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali, o da obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, e' riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 29 febbraio 1992
