Art. 1 — Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
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Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in immobili o partecipazioni in societa' immobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, con le modalita' indicate al capo II della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione. L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi, ovvero al diverso ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della societa' a ciascuno dei fondi gestiti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla societa' di gestione non oltre quindici giorni alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 2. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa' scendano al di sotto del limite previsto al comma 3, si applica la procedura di cui al comma 5.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998
