Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

La societa' di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilita' del mandatario. Nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla societa' di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art11 · fonte su Normattiva