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L'emissione delle quote di partecipazione al fondo e' soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f). Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), se il fondo e' stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d), la societa' di gestione, previa autorizzazione da richiedere al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la Banca d'Italia, puo' ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera h). La societa' di gestione, entro quindici giorni, deve comunicare ai sottoscrittori l'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere fornita nel caso in cui la societa' decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalita' indicate nel regolamento del fondo stesso, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettere m) e n), al valore di liquidazione. La Banca d'Italia puo' consentire, su richiesta della societa' di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, la societa' di gestione, entro sei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). (( 6-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la societa' di gestione puo' affidare ad uno o piu' intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilita' dei soggetti contraenti. Per le modalita' di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1)) Il regolamento del fondo puo' prevedere, ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo sia prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento stesso, successiva a quella massima di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m). La societa' di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti, nella misura del 3 per cento dell'ammontare di ciascun fondo se le quote del fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, e nella misura del 5 per cento se le quote possono essere sottoscritte da chiunque. (( L'investimento della societa' di gestione in ciascun fondo da essa gestito non puo' superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le societa' di gestione il limite di cui al comma 8)).

Testo in vigore dal 30 novembre 1995 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art13 · fonte su Normattiva