Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Art. 14 — Gestione del fondo
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Le societa' di gestione, con il patrimonio del fondo, possono svolgere esclusivamente le seguenti attivita':
- a)acquisto, vendita, gestione, nonche' locazione con facolta' di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, con esclusione di qualsiasi attivita' diretta di costruzione;
- b)assunzione di partecipazioni in societa' non quotate aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a);
- c)investimento e gestione delle disponibilita' liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonche' in altri valori mobiliari, di rapida e sicura liquidabilita', che rientrino in categorie ammesse dal Ministro del tesoro. Nell'assunzione di partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1, lettera b), non potra' essere complessivamente inveslito un ammontare superiore al 50 per cento del patrimonio netto di ciascuno dei fondi gestiti. Ciascuna partecipazione deve in ogni caso consentire alla societa' di gestione, anche per mezzo di patti parasociali, di esercitare sulla societa' partecipata il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il venir meno per qualsiasi motivo del controllo di cui al comma 2 obbliga la societa', o in caso di controllo congiunto ciascuna delle societa' di gestione, ad alienare la partecipazione entro il termine di due anni. La custodia delle partecipazioni di cui al comma 1, lettera b), e dei titoli e valori mobiliari di cui al comma 1, lettera c), deve essere affidata ad una banca depositaria. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2-bis della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. Le societa' di gestione non possono investire in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, piu' di un terzo del patrimonio netto di ciascun fondo gestito. II patrimonio del fondo non puo' essere investito in attivita' direttamente o indirettamente cedute da un socio della societa' di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima societa' ovvero da altre societa' facenti parte del medesimo gruppo, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse societa'. A tal fine, a pena di nullita' dei contratti di acquisto, in questi ultimi devono essere riportati, a cura del notaio rogante ove siano stipulati per atto pubblico, gli estremi identificativi dei soggetti da cui i cedenti hanno acquisito le attivita' stesse. Agli effetti di cui al presente comma, per gruppo di appartenenza della societa' di gestione si intende quello definito dall'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991. Le societa' di gestione nella gestione di ciascun fondo possono assumere prestiti nel limite massimo del 25 per cento del patrimonio netto del fondo stesso, esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1, lettera b). Le societa' di gestione non possono concedere prestiti sotto alcuna forma. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), non possono essere inferiori al 10 per cento ne' superiori al 20 per cento del patrimonio netto del fondo.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 30 novembre 1995
