Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Art. 2 — Decadenza dalla gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società)

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Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, pronuncia la decadenza della societa' dalla gestione del fondo quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarita' nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della societa' o dei fondi da essa gestiti. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza della societa', giudizialmente accertata. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata dalla CONSOB. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra societa', nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra societa', questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, comma 3. La societa' di gestione e soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni I e III del capo I del titolo IV del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art2 · fonte su Normattiva