Art. 4 — Regolamentazione
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La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti, i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attivita' in azioni o quote di capitale emesse da societa' o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidabilita'; le modalita' e i criteri in base ai quali la societa' di gestione puo' riportare l'investimento entro i predetti limiti nonche' entro i limiti previsti all'articolo 14 anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali, la societa' di gestione fissa nel regolamento del fondo stesso i limiti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ferma restando l'approvazione di cui all'articolo 3, comma 4. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti, l'ammontare minimo del patrimonio di ciascun fondo, purche' non inferiore a quello indicato all'articolo 12, comma 2, lettera d). Puo', inoltre, determinare un ammontare minimo del capitale sociale versato diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, purche' non inferiore a quello ivi stabilito. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attivita' che li compongono, nonche' i metodi di calcolo del valore unitario delle quote. I prospetti devono in ogni caso contenere analitiche informazioni rispetto a tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione e, in particolare, precisi riferimenti in ordine all'ubicazione, alle prescrizioni urbanistiche, alla volumetria, all'epoca di costruzione, alla destinazione e al reddito degli immobili. La CONSOB determina in via generale, con propri regolamenti, le regole di comportamento cui devono uniformarsi le societa' di gestione, compresa l'individuazione delle situazioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), nonche' i modelli dei protocolli di autonomia ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4. ((6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le societa' aventi l'esercizio di attivita' immobiliari quale oggetto principale dell'attivita' sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218)) I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1995 al 1 settembre 1996
