Art. 6 — Elenco dei periti
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E istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1, su richiesta presentata secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, coloro che siano iscritti da almeno cinque anni agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi, dei geometri ((, dei periti industriali edili)), dei periti agrari e degli agrotecnici. 1 Non possono essere iscritti all'elenco coloro che:
- a)si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b)sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c)hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1)per uno dei delitti previsti dalle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- 2)per uno dei delitti previsti dal titolo II del libro quinto del codice civile;
- 3)per un delitto non colposo, per non meno di un anno;
- 4)per un delitto contro la pubblica aministrazione, o contro l'economia pubblica, per non meno di sei mesi. Il Ministro del tesoro provvede entro la fine del primo trimestre di ciascun anno solare a pubblicare l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione, le modalita' di iscrizione all'elenco e le modalita' di cancellazione dallo stesso. Il Ministro del tesoro vigila sull'attivita' degli iscritti all'elenco. Il Ministro del tesoro, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' e il corretto svolgimento delle funzioni demandate ai periti, ovvero quando accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco, puo' disporre, sentito l'interessato, la cancellazione dall'elenco con provvedimento motivato e notificato all'interessato medesimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede alla formazione dell'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 settembre 1995, n. 406 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera a-bis), del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 luglio 1998
