Art. 7 — Nomina e revoca del collegio dei periti
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La societa' di gestione si avvale, per ciascuno dei fondi da essa gestiti, di un collegio di tre periti designati, fra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6, su richiesta del consiglio di amministrazione della societa' stessa, dal presidente del tribunale competente per territorio. Il collegio presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di pari anzianita' di iscrizione, dal piu' anziano per eta'. L'incarico e' conferito dalla societa' di gestione per la durata di un triennio e puo' essere rinnovato per una sola volta, su conforme parere del presidente del tribunale. Se nel periodo di durata dell'incarico cessano dalle funzioni, per qualsiasi motivo, uno o piu' periti, il consiglio di amministrazione deve informare il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB e deve immediatamente richiedere la nuova designazione da parte del presidente del tribunale. L'incarico di componente del collegio dei periti non puo' essere conferito a soggetti che:
- a)siano amministratori o sindaci della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- b)siano legati alla societa' che confesce l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, da rapporto di lavoro subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- c)siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllino, o che da essa siano controllati;
- d)si trovino in una situazione che, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, ne comprometta l'indipendenza nei confronti della societa' che conferisce l'incarico. L'incarico puo' essere conferito a condizione che dopo la designazione di cui al comma 1 i soggetti designati rendano al presidente del tribunale una dichiarazione giurata attestante la non sussistenza delle situazioni di impedimento di cui al comma 4. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico, l'interessato e' tenuto a darne immediata comunicazione alla societa' di gestione, che provvede entro tre giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico, dandone contestuale comunicazione al Ministro del tesoro, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e al presidente del tribunale. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia fissa alla societa' un termine per la regolarizzazione. In difetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998
