Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

Il consiglio di amministrazione della societa' deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruita' del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruita' dovra' essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo. L'organo o la societa' di revisione di cui all'articolo 5, comma 5, verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1. Il collegio dei periti provvede, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'articolo 9, comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della societa' di gestione una relazione di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Il collegio dei periti, nella relazione di cui al comma 3, deve indicare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditivita' dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonche' di quelli posseduti dalle societa' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Nell'indicazione della redditivita' il collegio deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unita' immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonche' dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, il collegio deve indicare la redditivita' ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione. Il collegio dei periti invia la relazione di cui al comma 3 alla Banca d'Italia e alla CONSOB contestualmente alla presentazione della stessa al consiglio di amministrazione della societa' di gestione. Il perito che non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima. Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute nella relazione del collegio, ne comunica le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio stesso.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art8 · fonte su Normattiva