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Il patrimonio del fondo deve essere investito in valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati nazionali e in quelli esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 1 del 1991, alla cui negoziazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 1 del 1991; in valori mobiliari non quotati, limitatamente alle azioni, alle quote, alle obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente; in valori mobiliari diversi da quelli di cui al presente comma, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'80 per cento e in misura inferiore al 40 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo; la misura minima deve essere raggiunta prima della istanza di quotazione di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero del decorso di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, qualora la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria. Il patrimonio del fondo non puo' inoltre essere investito in titoli di Stato italiani o esteri,ovvero in titoli emessi dalla medesima societa', in misura superiore al 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della citata legge n. 77 del 1983. Salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, della medesima legge n. 77 del 1983, nell'esercizio dell'attivita' di gestione la societa' non puo' assumere prestiti. A partire dalla data in cui la societa' presenta l'istanza di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero, nel caso in cui la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria, a decorrere dal compimento di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, l'investimento del patrimonio del fondo in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non puo' superare il 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo. I limiti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo ed i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere superati esclusivamente a seguito di ammissione a quotazione di valori mobiliari in portafoglio, che risultino acquistati prima che la societa' emittente abbia deliberato la relativa richiesta, ovvero in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione connessi a valori mobiliari in portafoglio o dell'attribuzione di azioni gratuite. I limiti possono essere superati anche in conseguenza dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 8, comma 2, lettera o), o a seguito di mutamenti nei corsi dei valori mobiliari in portafoglio. In tali casi la societa' di gestione provvede a riportare l'investimento, non oltre i successivi centoventi giorni, entro i limiti previsti ai citati commi 2 e 4 ed entro i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nel rispetto dell'interesse dei partecipanti al fondo. La societa' di gestione non puo' acquistare per il fondo da essa gestito, ne' mantenere nel patrimonio del predetto fondo, azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa societa' per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote emesse dalla societa' medesima se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero al 30 per cento del capitale se non quotate, ne' comunque azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla societa' di gestione di esercitare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo sulla societa' emittente. In ogni caso la societa' di gestione non puo' acquistare azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa societa' per un valore nominale tale che il 51 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' partecipata, se quotate, ovvero il 51 per cento del capitale sociale, risulti intestato a meno di tre societa' di gestione, ivi comprese le societa' di gestione dei fondi comuni di cui alla citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, appartenenti a gruppi diversi. Ai fini di cui al presente comma ed ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, per gruppo di appartenenza della societa' di gestione si intende quello definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991. E' fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da un altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione o da altre societa' di gestione facenti parte del medesimo gruppo. E' fatto inoltre divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da soggetti che li abbiano acquistati da uno dei soggetti indicati nel periodo precedente. A tal fine il cedente e' tenuto, pena la nullita' del contratto, a dichiarare all'acquirente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', gli estremi identificativi del soggetto da cui ha acquistato i valori mobiliari. E' fatto altresi' divieto di investire il patrimonio del fondo in quote emesse da altri fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. Il fondo non puo' essere investito in valori mobiliari emessi da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della secieta' di gestione, fatta eccezione per le obbligazioni emessi o collocati da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della societa' di gestione. I limiti e i divieti di cui al comma 6 ed i limiti all'investimento in valori mobiliari emessi da societa' o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano anche all'insieme dei fondi gestiti da una medesima societa' di gestione, nonche' da altre societa' di gestione facenti parte del medesimo gruppo.

Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1993-08-14;344~art10 · fonte su Normattiva