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I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. L'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento se l'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obblicazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli cum warrant, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purche' derivino da partecipazioni al fondo di durata non inferiore ad un triennio, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi. A tali fini le societa' di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: " 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obblicazioni pubbliche o pri- vate sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le lpusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimenti mobilare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobilare di tipo chiuso. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2, ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi o proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione". Il regime tributario speciale di cui al comma 4 si applica esclusivamente a ciascun fondo non accede il 2 per cento del patrimonio iniziale del fondo medesimo. Tale limite e' elevabile fino al 10 per cento, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, per ciascuna delle categorie di investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Entro lo stesso termine previsto al comma 2 la societa' di gestione deve presentare la dichiarazione annuale relativa a ciascuno degli ammontari indicati ai commi 2 e 3 su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto di cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste ai medesimi commi 2 e 3. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, e successive modificazioni, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1993-08-14;344~art11 · fonte su Normattiva