Art. 2 — Decadenza dalla gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società
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Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della societa' dalla gestione del fondo quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarita' nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della societa' o dei fondi da essa gestiti. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza della societa', giudizialmente accertata. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata dalla CONSOB. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra societa', nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra societa', questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, comma 3 e 4. La societa' di gestione e' soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi dei Capi II e III del Titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998
