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Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, che ne da' comunicazione alla CONSOB. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle societa' iscritte all'albo di cui al comma l e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, comma terzo, del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8, la Banca d'Italia determina in via generale le modalita' di investimento del patrimonio delle societa' di gestione. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, le societa' di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette, anche per l'attivita' dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere b), c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e succes- sive modificazioni, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 4. L'istanza di approvazione del regolamento si intende accolta se il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non e' adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-14;344~art3 · fonte su Normattiva