Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Art. 5 — Scritture contabili, revisione contabile e controllo

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In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile, e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere:

  • a)il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
  • b)entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo;
  • c)entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonche' del valore unitario delle quote. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella sede della societa' di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione.L'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonche' presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla societa' di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale. Il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. La revisione contabile e' effettuata da una societa' di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975. n.136.

Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-14;344~art5 · fonte su Normattiva