Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Art. 7 — Obblighi della società di gestione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
La societa' di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilita' del mandatario. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla societa' di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.
Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998
