Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Art. 8 — Istituzione del fondo
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Il fondo e' istituito con delibera dell'assemblea ordinaria della societa' di gestione, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettere b), d), f), g), h) e n), della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni:
- a)le modalita' di partecipazione al fondo; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalita' dell'emissione e dell'estinzione dei certificati, nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;
- b)l'ammontare del fondo;
- c)il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione al fondo, che non puo' essere superiore ad un anno a decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, e succes- sive modificazioni;
- d)la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, ed entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;
- e)i casi nei quali, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, alla chiusura delle sottoscrizioni la societa' di gestione puo' chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, e quelli nei quali puo' decidere di non ridimensionare il fondo e di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3; per il caso in cui l'autorizzazione al ridimensionamento venga concessa, il regolamento indica le modalita' con cui i sottoscrittori possono esercitare il diritto di recesso, esclusivamente in occasione del predetto ridimensionamento;
- f)le modalita' di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;
- g)l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, che non puo' essere comunque inferiore a lire 100 milioni, o al maggior importo determinato con decreto del Ministro del tesoro, salvo quanto previsto al comma 4;
- h)la denominazione e la durata del fondo, non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, nonche' la facolta' della societa' di gestione di richiedere, al termine della durata, un periodo di grazia, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
- i)le modalita' ed il termine massimo della procedura di rimborso, nonche' l'eventuale possibilita' di rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- l)i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo, che in ogni caso dovranno essere calcolati al netto delle commissioni, delle provvigioni e delle spese addebitate dalla societa' di gestione;
- m)le modalita' di ripartizione, tra i partecipanti e la societa' di gestione, dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo derivanti dallo smobilizzo degli investimenti; alla societa' di gestione potra' essere attribuito fino ad un massimo del 20 per cento del risultato eccedente quello calcolato utilizzando un tasso di rendimento prefissato dal regolamento del fondo e individuato come risultato minimo obiettivo; nella percentuale di cui alla presente lettera non devono essere compresi i proventi attribuiti alla societa' di gestione relativi alla propria partecipazione al fondo;
- n)gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4;
- o)la possibilita' per la societa' di gestione di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni.Nelle altre ipotesi di collogamento le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in quanto compatibili. La sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, effettuata mediante attivita' di carattere promozionale, svolta secondo le disposizioni della citata legge n. 1 del 1991, e successive modificazioni, in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della societa' di gestione, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, e' ammessa esclusivamente per importi unitari non inferiori a lire 300 milioni. L'attivita' di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della citata legge n. 77 del 1983, introdotti dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83. Ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione e da quelli dei partecipanti, nonche' da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della societa' di gestione. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.
Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998
