Art. 9 — Partecipazione al fondo
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L'emissione delle quote di partecipazione al fondo e' soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), se il fondo e' stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), la societa' di gestione, previa autorizzazione da richiedere al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la Banca d'Italia, puo' ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera e). La societa' di gestione, entro quindici giorni, deve comunicare ai sottoscrittori l'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere fornita nel caso in cui la societa' decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento. Il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalita' indicate nel regolamento del fondo stesso, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere h) ed i), al valore di liquidazione. La Banca d'Italia puo' consentire, su richiesta della societa' di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti. La societa' di gestione, entro trentasei dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negazione in un mercato regolamentato. Tale obblico non sussiste nel caso in cui le quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Il regolamento del fondo puo' prevedere, ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo sia prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento stesso, successiva a quella massima di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h). La societa' di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi da essa gestiti, nella misura minima del 5 per cento e massima del 10 per cento dell'ammontare di ciascun fondo.
Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998
