Art. 13 — Sanzioni amministrative
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Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza- ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge e' il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui e' stato commesso l'illecito amministrativo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
