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La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, sentite la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonche' l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa e' determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa e' determinata a norma del comma 1. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti del giudice o quali periti d'ufficio.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;166~art14 · fonte su Normattiva