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Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. L'iscrizione nel ruolo e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
