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Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facolta' di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-17;166~art3 · fonte su Normattiva