Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi
Art. 3 — Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione
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Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facolta' di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
