Art. 1 — Definizione
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Agli effetti della presente legge e' mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attivita' rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.
Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006
