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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si fara' fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma del precedente articolo 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-28;792~art14 · fonte su Normattiva