Art. 2 — Attività del mediatore
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L'attivita' di mediatore di assicurazione o riassicurazione non puo' essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non e' iscritto all'albo. Non e' consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione. L'esercizio dell'attivita' di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di societa' esercenti tale attivita', e' precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.
Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006
