Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione

Art. 5 — Condizioni per l'iscrizione delle società

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le societa' debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;
  • b)l'oggetto sociale deve essere limitato all'attivita' di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attivita' che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;
  • c)l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attivita' di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;
  • d)essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;
  • e)avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f);
  • f)avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera g). Le societa' che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni. E' fatto obbligo alle societa' che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  • 1)copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;
  • 2)certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
  • 3)elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della societa'.

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-11-28;792~art5 · fonte su Normattiva