Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione

Art. 7 — Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea

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Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attivita' nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia. La documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), puo' essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorita' di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorita' competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976.

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-28;792~art7 · fonte su Normattiva