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E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione. La tenuta dell'albo e' affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 5 della presente legge. L'attivita' di agente di assicurazione non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto all'albo. L'albo e' suddiviso in due sezioni:

  • a)alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attivita' di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
  • b)alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non e' stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 9.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art1 · fonte su Normattiva