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L'iscritto cancellato dall'albo puo' chiedere di esservi riammesso. Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 11, commi primo e secondo, la riammissione e' consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione. Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la iscrizione nell'albo.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art10 · fonte su Normattiva