Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1979 al 13 novembre 1998. Leggi il testo vigente →

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. Spetta alla commissione promuovere, istruire e deliberare procedimenti disciplinari e, al termine, sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo. La commissione e' composta:

  • 1)da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
  • 2)dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice-presidente;
  • 3)da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto;
  • 4)da quattro rappresentanti degli agenti iscritti alla sezione prima dell'albo;
  • 5)da un rappresentante delle imprese di assicurazione. Tutti i membri della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonche' i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i soggetti proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d'ufficio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parita' di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dai funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al punto 3) del quarto comma.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 13 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art13 · fonte su Normattiva