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Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. Spetta alla commissione promuovere, istruire e deliberare procedimenti disciplinari e, al termine, sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo. La commissione e' composta:
- 1)da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- 2)dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice-presidente;
- 3)da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto;
- 4)da quattro rappresentanti degli agenti iscritti alla sezione prima dell'albo;
- 5)da un rappresentante delle imprese di assicurazione. Tutti i membri della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonche' i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i soggetti proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d'ufficio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parita' di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dai funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al punto 3) del quarto comma.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 13 novembre 1998
