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Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. La commissione, che viene rinnovata ogni tre anni, e' composta:

  • 1)dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
  • 2)da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assolve anche le mansioni di segretario;
  • 3)da tre rappresentanti degli agenti iscritti all'albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1979 al 13 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art14 · fonte del testo